Martedì 22 Aprile 2008
L’Agenzia del Territorio, con una comunicazione, chiarisce le nuove norme in fatto di regimi agevolati
L’agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 1/T del 17 aprile, chiarisce che il regime agevolato verrà esteso anche ai mutui erogati da enti previdenziali in favore dei propri dipendenti o iscritti, per l’estinzione di finanziamenti concessi per l’acquisto di immobili ad uso abitativo, spiegando che la ratio che sottende l’applicabilità dell’agevolazione sta nel fatto che anche il finanziamento è, seppur indirettamente correlato, sempre finalizzato all’acquisto di immobili ad uso abitativo per cui era stato stipulato l’originario mutuo destinato a essere estinto. (more…)
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Venerdì 18 Aprile 2008
L’INPDAP ha inaugurato un corso online di base - intitolato “Internet per cominciare” - per insegnare il Web agli over 65. Vista la crescente digitalizzazione della Pubblica Amministrazione anche l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, ha deciso di venire incontro ai suoi iscritti.
Chi è già in pensione o ha più di 60 anni rischia di rimanere fuori dal processo di innovazione tecnologica che in questi tempi attraversa la pubblica amministrazione e, via internet, arriva anche nelle case dei cittadini. Tra gli over 65, infatti, solo una minima percentuale sa usare il computer. D´altro canto molti di loro si iscrivono a corsi d´alfabetizzazione informatica e partecipano con interesse. Navigare in internet appassiona: poter andare ovunque senza muoversi da casa è una gran comodità. (more…)
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Venerdì 25 Gennaio 2008
Il Parlamento ha approvato definitivamente la direttiva volta a promuovere il mercato unico del credito al consumo. E’ così sancita una serie di obblighi per gli istituti di credito sull’informazione ai consumatori, nella pubblicità e nella fase precontrattuale, per agevolare la ricerca dell’offerta più conveniente. Chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal contratto entro due settimane senza giustificazioni, e di rimborsare in anticipo gli importi dovuti versando un indennizzo.
Dopo i negoziati condotti dal relatore Kurt LECHNER (PPE/DE, DE), il Parlamento ha confermato il compromesso raggiunto tra i gruppi politici, e tra questi e i rappresentanti del Consiglio, sul testo della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori. La direttiva sarà quindi pubblicata presto sulla Gazzetta Ufficiale e, a partire da allora, gli Stati membri avranno due anni per recepire e applicare le sue disposizioni. (more…)
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Sabato 21 Luglio 2007
Ma per la sinistra radicale l’accordo è restrittivo e va cambiato
Rizzo: “E’ un vero e proprio tradimento delle ragioni dei lavoratori”
Marini: “Dopo molta attesa raggiunto un punto di approdo positivo”
Bonaiuti accusa il premier: “Non dice la verità sui costi e sulla copertura”
ROMA - Il premier Romano Prodi non si mostra preoccupato per le critiche che continuano ad arrivare sulla riforma delle pensioni varata dal governo: “E’ evidente, mi meraviglierei del contrario”. “Credo che sia emerso da tutti i commenti che sulle pensioni è stata fatta una cosa seria, di giustizia, e che allo stesso tempo è stato aiutato un equilibrio di medio e lungo periodo delle finanze pubbliche italiane. Era quello che noi volevamo fare: rimediare a un’ingiustizia e tenere i conti a posto”.
Un apprezzamento sui contenuti dell’intesa tra governo e sindacati giunge stamane anche dal presidente del Senato Franco Marini: “C’era molta attesa - ricorda Marini - è stata una trattativa difficile, e mi pare che, conclusivamente, dopo molta fatica si sia raggiunto un punto di approdo positivo”. (more…)
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Giovedì 31 Maggio 2007
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006. Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80. Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.
CIRCOLARE INPS N. 91 del 31.05.2007
SOMMARIO: Premessa - 1. Ambito di applicazione - 1.1 pensioni cedibili e pensioni non cedibili - 1.2 quota di pensione cedibile - 1.3 Intermediari finanziari autorizzati a concedere il finanziamento - 2. Adempimenti preliminari alla notifica del contratto di cessione - 2.1 a carico del pensionato:richiesta della comunicazione di cedibilità - 2.2 a carico delle Banche/Intermediari finanziari: richiesta di accreditamento - 2.3 modalità di accreditamento - 3. Notifica dei contatti di cessione - 3.1 forma della notifica e Sedi competenti a riceverla - 3.2 notifiche successive: criterio di prevalenza - 3.3 cessione del credito ad altra Banca/Intermediario finanziario - 4. Istruttoria del contratto - 4.1 verifica del rilascio della comunicazione di cedibilità della pensione - 4.2 accertamento su Banche/Società finanziarie eroganti il prestito - 4.3 compatibilità tra quota di pensione cedibile e piano di ammortamento del prestito - 4.4 accertamento dei tassi di interesse applicati al finanziamento - 5. Decorrenza delle trattenute - 6. Modifiche che possono intervenire in corso di esecuzione del contratto - 6.1 modifica della quota di pensione cedibile - 6.2 eliminazione della pensione - 6.3 estinzione anticipata (more…)
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Giovedì 31 Maggio 2007
L’Inps fornisce le istruzioni per la definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione (articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 80/2005) notificate successivamente al 23 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto 313/2006. Oltre alle pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Inps, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro, espressamente indicate dalla legge (articolo 1, legge 180/1950), sono da considerarsi cedibili le pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità. Non possono invece essere cedute le pensioni integrate al minimo, non avendo quota eccedente e i trattamenti di natura prettamente assistenziale o quelli che l’Inps eroga per conto di soggetti terzi:
- pensioni e assegni sociali
- trattamenti di invalidità civile
assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 222/1984
- assegni di sostegno al reddito
- pensioni a carico degli Enti creditizi
- assegni al nucleo familiare
- pensioni ai superstiti, quando siano in pagamento delle quote di contitolarità.
(Circolare INPS 31/05/2007, n. 91)
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Lunedì 2 Aprile 2007
INPDAP, circolare 30 marzo 2007, n. 8.
Prestiti erogati ai pensionati da banche ed intermediari finanziari
Devono essere estinti mediante la cessione di quote della pensione
L’Inpdap, con circolare n. 8 del 30 marzo 2007, ha fornito istruzioni operative in merito al decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 313 del 27/12/2006, che ha esteso ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti verso cessione di quote della pensione fino al “quinto” della stessa.
Per ottenere detto prestito (che non può avere durata superiore a dieci anni e deve essere coperto da assicurazione sulla vita), è necessario che alla sede Inpdap siano fatti pervenire il modello “Dichiarazione di quota cedibile” ed il modello “Dichiarazione di benestare” (reperibili sul sito http://www.inpdap.gov.it/) sottoscritti dal pensionato e dall’istituto cessionario. In alternativa la richiesta può “essere effettuata in qualsiasi forma purché recante data certa e con modalità che consentano all’Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa” (come disposto dal decreto 313/06).
Prima di effettuare la notifica all’Istituto, tuttavia, è necessario portare a temine alcuni adempimenti.
- richiesta all’Inpdap l’accreditamento dell’istituto cessionario;
- richiesta all’Inpdap dell’Attribuzione del “Codice Ente creditore”;
- richiesta della certificazione della quota massima cedibile della pensione, che viene rilasciata al pensionato o al referente dell’Istituto cessionario dallo stesso delegato dall’Inpdap mediante apposita modulistica (Dichiarazione di quota cedibile)
(vedi testo integrale: INPDAP Circolare n. 8 del 30 marzo 2007)
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Venerdì 30 Marzo 2007
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 8 - Roma, 30 Marzo 2007 – Allegati 2 OGGETTO: Prestiti erogati ai pensionati da banche ed intermediari finanziari da estinguersi mediante cessione di quote della pensione ai sensi del DPR n. 180/1950 (come modificato dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 266/2005).
Si rende noto che lo scorso 8 Febbraio è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 313 del 27/12/2006 di attuazione dell’art. 13-bis della legge 14 marzo 2005, n. 80 [1] che, modificando il DPR 180/1950 [2], ha esteso anche ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote della pensione fino al “quinto” della stessa.
Per effetto della predetta norma, entrata in vigore il 23 Febbraio 2007, l’Istituto è tenuto ad applicare le cessioni di quote della pensione richieste, ai sensi dell’art. 1 del DPR 180/1950 [2], a fronte di prestiti contratti con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del DLgs 385/1993[3]. I prestiti non possono avere durata superiore a dieci anni e devono essere coperti da assicurazione sulla vita. (more…)
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Lunedì 15 Gennaio 2007
Un nuovo regolamento aggiorna tutta la materia della cessione del quinto della pensione (Dm Economia 313/2006).
Con il DM 27 dicembre 2006, n. 313, è stato adottato il Regolamento sulla cessione del quinto della pensione. Ciò in attuazione dell’articolo 13-bis del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha apportato modifiche al TU di cui al DPR n. 180/1950 concernente le leggi sul sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei pubblici dipendenti. Il Regolamento contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni. I prestiti da estinguersi con cessione di quote di pensione possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del DLgs 1° settembre 1993, n. 385, purché il loro oggetto sociale preveda l’esercizio della concessione di finanziamenti. La cessione di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, è notificata all’ufficio competente ad ordinare il pagamento. La notifica può avvenire in qualsiasi forma a condizione che rechi la data certa e gli elementi per consentire, all’Amministrazione che deve operare la ritenuta, di identificare la provenienza della notifica. Per le pensioni erogate dalle Direzioni Provinciali dei servizi vari del Ministero dell’economia e delle finanze, la notifica è effettuata alla Direzione competente di detti servizi. La cessione di pensioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica. L’Amministrazione debitrice effettua le ritenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla notifica. Per il calcolo della quota cedibile va salvaguardato il trattamento minimo previsto dall’articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo, del TU di cui al DPR n. 180/1950, aggiunto dal comma 346 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005. Nel caso in cui il contraente il prestito fruisca di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile e del trattamento minimo da salvaguardare si effettua tenendo conto della somma dei trattamenti in suo godimento. Per assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato, gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziari. (02 marzo 2007)
(vedi testo integrale: DM Economia 27 dicembre 2006, n. 313)
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Mercoledì 27 Dicembre 2006
DM Economia 27 dicembre 2006, n. 313. Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52e 55 [1], come modificati dall’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l’articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del medesimo articolo; (more…)
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