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Mutui, le regole per congelare le rate

ROMA (24 giugno) - Entro il 29 agosto arriveranno ai possessori di mutui le proposte delle banche per congelare le rate, e questa possibilità sarà concessa anche per i
morosi che non hanno versato il dovuto alla data del 28 maggio scorso. L’operazione che, secondo i dati forniti dalla stessa Abi, potrebbe riguardare circa 1,25 milioni di nuclei familiari, che sulla base di un mutuo ventennale da 80.000 euro, avranno un minor esborso di circa 850 euro l’anno.

Arrivano le regole per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile sull’abitazione principale. Il testo dell’accordo tra Abi e ministero dell’Economia è stato definito e contiene anche alcune novità. La convenzione consente il congelamento del valore delle rate (prolungando però il tempo di pagamento con una maggiorazione) ma anche la possibilità di usufruire della rinegoziazione anche per chi non ha pagato le rate del mutuo (alla data del 28 maggio), purchè nel frattempo il contratto stesso non sia stato risolto.

La rinegoziazione dei mutui da tasso variabile a tasso fisso, che avverrà sulla media dei tassi del 2006, sarà possibile per i contratti stipulati prima del 29 maggio scorso (data di entrata il vigore del decreto legge). Le nuove rate entreranno in scena a partire dal 2009.

RATE PIÙ LEGGERE DAL 2009
Ai tre mesi previsti perchè le banche presentino la propria proposta, infatti, vanno aggiunti almeno altri tre mesi perché, una volta accettata la proposta, la rata più leggera possa iniziare ad essere corrisposta.  L’intesa tra il Tesoro e l’Associazione bancaria italiana indica, nello specifico, la riduzione dell’importo delle rate «a partire quantomeno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell’accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in scadenza successivamente al primo gennaio 2009».

SPREAD MIGLIORE
Altra novità riguarda lo spread applicato sul conto accessorio che sarà - viene spiegato - fino allo 0,5% e non più fisso allo 0,5%, per cui si potranno prevedere condizioni migliori. Sul conto accessorio sarà addebitata la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e l’importo risultante dall’atto di rinegoziazione. Se la differenza genera invece un saldo a favore del mutuatario, tale differenza va a credito sul conto accessorio.

VIA LIBERA ANCHE A INADEMPIENTI
Della rinegoziazione possono usufruire anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008, precisa l’accordo, «rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purchè non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo».

NIENTE PENALI E COSTI
Sulla base dell’accordo, l’estinzione anticipata del mutuo rinegoziato non comporta alcuna penale. Allo stesso tempo, le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. Per cui, precisa la convenzione, la clientela interessata «non sostiene alcun costo amministrativo, incluse le commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per
tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali». Non è previsto anche alcun costo notarile. I clienti che hanno accettato le nuove condizioni, inoltre, riceveranno annualmente da banche e intermediari una comunicazione informativa «completa e chiara».

ARRIVA OSSERVATORIO
La verifica della piena attuazione legislativa e la risoluzione di eventuali questioni, oltre alla verifica dell’andamento dell’operazione e di una relazione annuale, faranno capo ad un Osservatorio permanente costituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.



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