Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione
L’Inps fornisce le istruzioni per la definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione (articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 80/2005) notificate successivamente al 23 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto 313/2006. Oltre alle pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Inps, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro, espressamente indicate dalla legge (articolo 1, legge 180/1950), sono da considerarsi cedibili le pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità. Non possono invece essere cedute le pensioni integrate al minimo, non avendo quota eccedente e i trattamenti di natura prettamente assistenziale o quelli che l’Inps eroga per conto di soggetti terzi:
- pensioni e assegni sociali
- trattamenti di invalidità civile
assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 222/1984 - assegni di sostegno al reddito
- pensioni a carico degli Enti creditizi
- assegni al nucleo familiare
- pensioni ai superstiti, quando siano in pagamento delle quote di contitolarità.
(Circolare INPS 31/05/2007, n. 91)




