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La Cessione del Quinto della Pensione. DM Economia 313/2006

Un nuovo regolamento aggiorna tutta la materia della cessione del quinto della pensione (Dm Economia 313/2006).

Con il DM 27 dicembre 2006, n. 313, è stato adottato il Regolamento sulla cessione del quinto della pensione. Ciò in attuazione dell’articolo 13-bis del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha apportato modifiche al TU di cui al DPR n. 180/1950 concernente le leggi sul sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei pubblici dipendenti. Il Regolamento contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni. I prestiti da estinguersi con cessione di quote di pensione possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del DLgs 1° settembre 1993, n. 385, purché il loro oggetto sociale preveda l’esercizio della concessione di finanziamenti. La cessione di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, è notificata all’ufficio competente ad ordinare il pagamento. La notifica può avvenire in qualsiasi forma a condizione che rechi la data certa e gli elementi per consentire, all’Amministrazione che deve operare la ritenuta, di identificare la provenienza della notifica. Per le pensioni erogate dalle Direzioni Provinciali dei servizi vari del Ministero dell’economia e delle finanze, la notifica è effettuata alla Direzione competente di detti servizi. La cessione di pensioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica. L’Amministrazione debitrice effettua le ritenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla notifica. Per il calcolo della quota cedibile va salvaguardato il trattamento minimo previsto dall’articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo, del TU di cui al DPR n. 180/1950, aggiunto dal comma 346 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005. Nel caso in cui il contraente il prestito fruisca di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile e del trattamento minimo da salvaguardare si effettua tenendo conto della somma dei trattamenti in suo godimento. Per assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato, gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziari. (02 marzo 2007)

(vedi testo integrale: DM Economia 27 dicembre 2006, n. 313)



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