INPDAP - Circolare n. 8 - Roma, 30 Marzo 2007
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 8 - Roma, 30 Marzo 2007 – Allegati 2 OGGETTO: Prestiti erogati ai pensionati da banche ed intermediari finanziari da estinguersi mediante cessione di quote della pensione ai sensi del DPR n. 180/1950 (come modificato dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 266/2005).
Si rende noto che lo scorso 8 Febbraio è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 313 del 27/12/2006 di attuazione dell’art. 13-bis della legge 14 marzo 2005, n. 80 [1] che, modificando il DPR 180/1950 [2], ha esteso anche ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote della pensione fino al “quinto” della stessa.
Per effetto della predetta norma, entrata in vigore il 23 Febbraio 2007, l’Istituto è tenuto ad applicare le cessioni di quote della pensione richieste, ai sensi dell’art. 1 del DPR 180/1950 [2], a fronte di prestiti contratti con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del DLgs 385/1993[3]. I prestiti non possono avere durata superiore a dieci anni e devono essere coperti da assicurazione sulla vita.
Ciò premesso, si forniscono le istruzioni operative finalizzate all’evasione delle istanze in questione:
1) La notifica della cessione dovrà pervenire alla Sede INPDAP, territorialmente competente, utilizzando l’apposita modulistica (”Dichiarazione di quota cedibile” e “Dichiarazione di benestare”) reperibile sui siti intranet e internet (http://www.inpdap.gov.it/) dell’Istituto, debitamente compilata e sottoscritta dal pensionato/a interessato/a e dall’Istituto cessionario. Potrà, inoltre, ai sensi del citato decreto 313/2006, “essere effettuata in qualsiasi forma purché recante data certa e con modalità che consentano all’Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa”.
2) La pratica di cessione può essere notificata all’INPDAP dopo che siano stati espletati i seguenti adempimenti preliminari :
a. Accreditamento dell’Istituto cessionario da richiedere, come da fac-simile allegato, all’INPDAP, Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali - Ufficio Prestazioni Creditizie, il quale, verificato il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività creditizia (ai sensi dell’art. 106 del DLgs385/1993 [3]), procederà all’aggiornamento dell’elenco delle “Società finanziarie attive” consultabile accedendo ad NSI (Archivio – Prestazioni – Credito – Dizionario dati – Società finanziarie attive).
I soggetti attualmente presenti in elenco sono quelli operanti nel settore delle cessioni “garantite” dall’INPDAP e per i quali, a tale fine, il predetto Ufficio ha già svolto analogo controllo.
Pertanto, gli Istituti già accreditati non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.
b. Attribuzione del “Codice Ente creditore” da richiedere, come da fac-simile allegato, al predetto Ufficio Prestazioni Creditizie. Tale codice è finalizzato alla gestione informatica delle trattenute mensili e dei relativi versamenti e dovrà essere riportato nella “Dichiarazione di benestare”.
L’Ufficio stesso provvederà a notificare all’Istituto cessionario ed alle Sedi territoriali il codice attribuito.
Gli Istituti già titolari del codice non dovranno inoltrare ulteriore richiesta se non in caso di modifica delle coordinate per l’accredito ad esso associate.
c. Certificazione della quota massima cedibile della pensione da rilasciare, su apposita modulistica (Dichiarazione di quota cedibile), al pensionato o al referente dell’Istituto cessionario dallo stesso delegato.
Il calcolo sarà effettuato in base alle istruzioni precedentemente impartite (vedi nota operativa n. 8 del 30 gennaio 2006 dell’Uff. I della D.C. Pensioni, etc.) in ordine ai prestiti con delegazione sulla pensione.
Pertanto, al fine di acquisire la richiesta di rilascio della “Dichiarazione di benestare”, la Sede dovrà, in via preliminare, verificare che risultino già espletati i predetti adempimenti.
3) Il controllo sul tasso applicato al finanziamento, ai sensi della legge sull’usura, dovrà essere effettuato dalla Sede verificando che il TAEG indicato nella “Dichiarazione di benestare” non sia superiore, pena la reiezione dell’istanza, alla soglia di usura consultabile in NSI (Archivio – Prestazioni – Credito – Archivio - Dizionario dati - TAEG massimo), e desunta dai dati rilevati con cadenza trimestrale dalla Banca d’Italia.
4) Il requisito della copertura assicurativa sulla vita va comprovato allegando alla notifica della cessione il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritta dal pensionato.
5) La decorrenza delle trattenute dovrà avvenire (ai sensi del citato decreto) nel limite massimo di 90 giorni dalla notifica della cessione e, tenuto conto delle scadenze operative dell’INPDAP per l’inserimento dei dati in procedura pensioni, secondo il seguente calendario:
a. richieste notificate entro il 5 del mese: la trattenuta decorrerà dal mese successivo;
b. richieste notificate successivamente al 5 del mese: la trattenuta decorrerà dal secondo mese successivo ;
c. richieste con contestuale estinzione anticipata di altro prestito in corso: il termine di cui ai punti 5)a. e 5)b. viene posticipato di 1 mese per consentire all’Istituto cessionario di presentare prova dell’avvenuto pagamento necessario alla cessazione della relativa trattenuta.
E comunque, sempre a tale scopo, l’Istituto cessionario dovrà fornire tale attestazione almeno 30 giorni prima del mese di decorrenza del nuovo prestito. Se presentata successivamente a tale termine, l’INPDAP non potrà garantire il rispetto della decorrenza indicata nella “Dichiarazione di benestare” che verrà posticipata in funzione della data di presentazione della predetta attestazione.
6) Il nuovo codice ritenuta identificativo delle “cessioni pensionati con istituti finanziari” è il seguente: PF.
7) Le Associazioni di categoria, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza, sono invitate a diffondere le predette modalità operative presso i propri iscritti.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la D.ssa Stefania Francescangeli ai seguenti recapiti: E-mail: sfrancescangeli@inpdap.gov.it - Fax n. 06/51014118.
IL DIRETTORE GENERALE - D.ssa Giuseppina Santiapichi
Ndr. Allegati omessi




