Circolare INPDAP cessione di quote della pensione
INPDAP, circolare 30 marzo 2007, n. 8.
Prestiti erogati ai pensionati da banche ed intermediari finanziari
Devono essere estinti mediante la cessione di quote della pensione
L’Inpdap, con circolare n. 8 del 30 marzo 2007, ha fornito istruzioni operative in merito al decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 313 del 27/12/2006, che ha esteso ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti verso cessione di quote della pensione fino al “quinto” della stessa.
Per ottenere detto prestito (che non può avere durata superiore a dieci anni e deve essere coperto da assicurazione sulla vita), è necessario che alla sede Inpdap siano fatti pervenire il modello “Dichiarazione di quota cedibile” ed il modello “Dichiarazione di benestare” (reperibili sul sito http://www.inpdap.gov.it/) sottoscritti dal pensionato e dall’istituto cessionario. In alternativa la richiesta può “essere effettuata in qualsiasi forma purché recante data certa e con modalità che consentano all’Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa” (come disposto dal decreto 313/06).
Prima di effettuare la notifica all’Istituto, tuttavia, è necessario portare a temine alcuni adempimenti.
- richiesta all’Inpdap l’accreditamento dell’istituto cessionario;
- richiesta all’Inpdap dell’Attribuzione del “Codice Ente creditore”;
- richiesta della certificazione della quota massima cedibile della pensione, che viene rilasciata al pensionato o al referente dell’Istituto cessionario dallo stesso delegato dall’Inpdap mediante apposita modulistica (Dichiarazione di quota cedibile)
(vedi testo integrale: INPDAP Circolare n. 8 del 30 marzo 2007)




