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Antitrust blocca la circolare Abi sui conti correnti

L’Antitrust applica per la prima volta le misure cautelari previste dalla legge Bersani.
E lo fa nei confronti di una circolare diffusa dall’Abi proprio su una norma introdotta dalla legge Bersani riguardante la «Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dei conti correnti». In particolare l’Autorità, che ha avviato una istruttoria, ha imposto all’Abi l’immediata sospensione della circolare in quanto la stessa può costituire «una intesa restrittiva della concorrenza, con il rischio di un grave ed irreparabile danno alla concorrenza».

L’Authority guidata da Antonio Catricalà ha agito in base ai nuovi poteri previsti dalla legge 248 del 4 agosto 2006 grazie ai quali l’Antitrust può, d’ufficio, deliberare l’adozione di misure cautelari se ravvisa la sussistenza di un’infrazione.

E proprio sulla prima applicazione della norma è intervenuto ieri il ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani: «Non posso che compiacermi per la tempestività con cui l’Antitrust ha voluto avvalersi delle nuove possibilità di intervento che le sono state conferite». Tornando al caso specifico, e dunque alla Circolare Abi, secondo l’Antitrust il provvedimento non è finalizzato soltanto alla informazione sul contenuto delle recenti innovazioni normative, ma fornisce anche una chiave interpretativa «in grado di orientare in modo uniforme l’attività delle imprese associate». Sotto la lente dell’Authority, in particolare, finiscono tre questioni: le circostanze che potrebbero individuare il giustificato motivo nello ius variandi delle condizioni contrattuali; il diritto di recesso e la determinazione delle voci da ricomprendere o meno nella nozione di spese di chiusura; la variazione dei tassi di interesse.

Sul primo punto, l’Authority contesta l’interpretazione dell’Abi che fa rientrare nel «giustificato motivo» per modificare le condizioni contrattuali «gli aumenti generali dei costi industriali». Questo, a suo avviso, può rappresentare una forma di restrizione concorrenziale. Ma è soprattutto sul nodo legato alle nuove disposizioni sul diritto di recesso del correntista «senza spese di chiusura» che si sofferma l’Autorità. Per l’Abi le spese sono quelle strettamente inerenti all’attività di chiusura del rapporto e non quelle generate da ulteriori servizi. Dunque, rileva l’Antitrust, secondo la circolare sarebbero applicabili le commissioni relative al trasferimento titoli che, in realtà, hanno spesso una incidenza rilevante. Un esempio? Secondo le rilevazioni aggiornate al 31 marzo il costo di chiusura del conto corrente può superare in alcuni casi anche 100 euro e la spesa per il trasferimento dei titoli raggiungere i 75 euro per codice titolo. Si tratta, dunque, di un orientamento restrittivo che limita la mobilità della clientela. Immediata la replica dell’Abi.

L’Associazione, che in tempo reale ha comunicato alle banche associate «di sospendere le indicazioni della circolare nei punti contestati dall’Authority», ha sottolineato la natura della Circolare («non è una delibera» precisa la nota) e l’obiettivo della stessa: un primo tentativo di risposta alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle banche data l’ambiguità del testo legislativo.

(fonte: IlSole24Ora.com)



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