Il traguardo della pensione di anzianità si sta allontanando
L’ultima riforma. Il trattamento anticipato si può incassare solo se, sommando i dati anagrafici e quelli assicurativi, si raggiungono le soglie previste
Nel 2010 in vigore quota 95 con almeno 59 anni di età. Dal 2011 si sale a 96. Le donne possono lasciare prima, ma con penalità
Una rincorsa sempre più lunga. Scalino dopo scalino il traguardo della pensione di anzianità si sta allontanando. Dal 1˚ luglio del 2009 è entrato, infatti, in vigore il meccanismo delle quote che ha sostituito il paventato «scalone», introdotto nel 2004 dalla riforma Maroni, vale a dire il brusco passaggio da 57 a 60 anni del requisito anagrafico da accompagnare ai 35 di contribuzione. L’ultima riforma ha ammorbidito i requisiti, ma il sentiero è rimasto impervio.
Che cosa è cambiato
Le nuove regole, valide dal 2008, prevedevano l’innalzamento di un anno (da 57 a 58 anni per i dipendenti, da 58 a 59 gli autonomi) della soglia anagrafica minima da unire ai 35 anni di contributi.
Questo regime transitorio è scaduto il 30 giugno dello scorso anno, lasciando il posto alle quote. Un meccanismo in base al quale il pensionamento anticipato si può ottenere solo se, sommando l’anzianità contributiva e l’età anagrafica, si riesce a raggiungere la quota prevista, ferma restando la necessità di avere in ogni caso una soglia minima di età e i soliti 35 anni di contributi.
Per chi non può vantare almeno 40 anni di versamenti, la pensione di anzianità si potrà ottenere raggiungendo:
- quota 95, con età non inferiore a 59 anni (quota 96 con almeno 60 anni per i lavoratori autonomi) fino al 31 dicembre 2010;
- quota 96, con età non inferiore a 60 anni (quota 97 e almeno a 61 anni per gli autonomi) nel periodo che va dal 1˚ gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- quota 97, con età non inferiore a 61 anni (quota 98 e almeno 62 anni i lavoratori autonomi) dal 1˚ gennaio 2013 in poi.
L’entrata in vigore di quest’ultimo gradino sarà preceduto da una verifica sulla tenuta dei conti, quindi l’ulteriore inasprimento potrebbe anche non scattare.
E’ bene ricordare che i due requisiti — quello contributivo e quello anagrafico — sono imprescindibili. Oggi ad esempio è in vigore per i dipendenti quota 95 con età minima di 59 anni. Non raggiunge il diritto alla pensione di anzianità chi, ad esempio, ha 34 anni di contributi e 61 di età oppure chi accoppia i 37 anni di contribuzione e i 58 all’anagrafe. Il primo perché, pur raggiungendo quota 95, non ha i 35 anni di contributi, il secondo perché non ha l’età minima richiesta di 59 anni.
Il meccanismo delle quote si applica anche ai dipendenti pubblici.
Con 40 anni
L’ultima riforma non ha modificato il requisito alternativo, quello legato alla massima anzianità contributiva prevista dal nostro ordinamento. Chi raggiunge i 40 anni di contribuzione matura il diritto alla pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica.
Contano le frazioni
Per il raggiungimento della quota, purché si sia in presenza del requisito contributivo di 35 anni e dell’età minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Ad esempio un lavoratore dipendente che il 31 dicembre 2009 abbia raggiunto l’età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1.846 settimane) ha già maturato i requisiti per l’anzianità: 59,5 più 35,5 fa, infatti, 95. Per il meccanismo delle finestre, può incassare la rendita da luglio 2010.
Chi si salva
Restano validi i vecchi requisiti — 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, 58 per gli autonomi — per due categorie:
- le donne lavoratrici. Ma, per godere dell’anticipo, avranno la pensione calcolata con il criterio contributivo, e non retributivo, con una perdita di circa il 15-20%;
- tutti coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 20 luglio 2007.




