Le coperture r.c. auto non sono tutte uguali. La valutazione della convenienza del prodotto
va effettuata tenendo conto non solo del premio di tariffa ma anche dei massimali di
garanzia r.c. auto, delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle
clausole di franchigia e a quelle di esclusione e rivalsa.
Le clausole di esclusione e
rivalsa sono condizioni contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio
e quindi il risarcimento in caso di sinistro. In presenza di tali limiti la compagnia
è comunque obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato ma ha diritto di
rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto
pagato.
I casi di esclusione indicati dalle compagnie sono gli incidenti provocati da
conducente in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti ovvero la guida
senza patente. Ci sono compagnie che presentano anche polizze nelle quali la copertura è
limitata al solo caso di conducenti identificati nel contratto; quindi se l’incidente è
provocato da un conducente diverso da quello indicato in contratto, la compagnia ha
diritto di rivalsa verso il contraente per l’importo pagato al danneggiato.
E’ necessario infine prestare attenzione anche alle garanzie accessorie a tutela del
veicolo – incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc. - che sono
oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla r.c.auto, anche se solitamente prestate
insieme alla responsabilità civile.
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