L’attestato di rischio è un documento che rappresenta la storia dei sinistri del
proprietario del veicolo. Esso riporta la sinistrosità degli ultimi 5 anni con le
classi di merito di provenienza e di assegnazione stabilite sulla base di regole
autonomamente scelte da ciascuna impresa; regole che premiano o penalizzano in modo
diverso la situazione relativa alla sinistrosità pregressa.
Per le autovetture è anche
indicata la scala bonus-malus, cosiddetta CIP, che è il parametro di riferimento comune
tra le imprese di assicurazione per consentire il passaggio da un’impresa ad un’altra
con il riconoscimento del profilo di rischio personale. Ogni compagnia deve chiaramente
indicare nell’attestato di rischio a quale classe CIP corrisponde la classe interna
adottata per il singolo assicurato.
L’autovettura, che il proprietario assicura per la
prima volta, viene inserita in una classe di rischio iniziale (che corrisponde alla 14a
classe CIP); mentre per le annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni
contenute nell’attestato di rischio, trasferire il contratto, alla scadenza, ad un’altra
compagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.
La compagnia assicurativa ha il dovere di rilasciare l’attestato al contraente
ovvero al proprietario del veicolo, mettendolo a disposizione presso l’agenzia di
sottoscrizione del contratto almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza
contrattuale. Per periodi inferiori all’anno la compagnia non è tenuta, alla scadenza
del contratto, a rilasciare l’attestato di rischio.
Nel caso di polizza sottoscritta a
distanza (via telefono o internet) la compagnia ha obbligo di provvedere all’inoltro
dell’attestato di rischio presso il domicilio del contraente, almeno nei tre giorni
precedenti alla scadenza contrattuale.
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