Fino a 50.000 Euro con rata trattenuta in busta paga. Acconti immediati fino al 90% Soluzioni in 24 ore Senza nessuna spesa Anche cattivi pagatori Prestito a Tasso fisso
Mutuo fino a 500.000 Euro. Estinzione anticipata dei propri debiti. Dilazioni fino a 30 anni.
Introduzione ai Mutui
Grazie alle Guide ai Mutui di allFinWeb.com
ti potrai orientare subito in modo veloce e chiaro nel mondo dei mutui
e dell'acquisto e ristrutturazione della casa.
Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani)
Ecco la parte del testo riguardante i mutui per la casa contenuta nel Decreto legge sulle liberalizzazioni recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese approvato nella seduta del Consiglio dei ministri di giovedì 25 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del primo febbraio e in vigore da ieri, 2 febbraio.
ARTICOLO 6
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del Codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non è necessaria l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile.
ARTICOLO 7
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari - Divieto di clausole penali
1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto a una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
5. L'associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione a equità dei contratti di mutuo in essere, mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione a equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, comma secondo, del Codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
ARTICOLO 8
Portabilità del mutuo - Surrogazione
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito o altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del Codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.
4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.