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MANDATO

E' il contratto con cui una parte assume l'obbligo di compiere uno o più atti per conto e nell'interesse dell'altra parte.

MANDATO CON RAPPRESENTANZA

In questo tipo di mandato gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante.

MANDATO SENZA RAPRESENTANZA

In questo tipo di mandato il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio. Il mandatario ha poi l'obbligo di trasferire, con un successivo atto, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell'interesse del mandante.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Consiste nel riparare e rinforzare senza alcuna formalità amministrativa parti della struttura, delle murature e della copertura di un edificio. Riparare e sostituire le finiture interne delle costruzioni, installare serramenti, installare e spostare pareti mobili. All'esterno dei fabbricati vengono considerati di manutenzione ordinaria il ripristino della facciata, la riparazione e sostituzione degli infissi, il rifacimento del tetto, l'installazione di grate, interventi di manutenzione del verde.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare un progetto edilizio e l'autorizzazione può essere ottenuta anche con il silenzio assenso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Consiste nel realizzare interventi riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti delle strutture delle costruzioni.

MEDIATORE

Caratteristica del mediatore è la sua autonomia e la sua imparzialità. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse. Se l'affare è concluso per effetto del suo intervento questo ha diritto alla provvigione (compenso) da ciascuna delle parti.


MODELLO 101/740/UNICO

Documenti attraverso i quali la Banca rivela la capacità di reddito delle persone fisiche che effettuano richieste di finanziamenti.

MORA DEL CREDITORE

Avviene quando vi sia divergenza tra le parti circa l'entità della prestazione e che il creditore non vuole accettare ciò che il debitore vuol prestare. La mora ha luogo quando il creditore senza legittimo motivo si rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore.

MORA DEL DEBITORE

Consiste nel ritardo ingiustificato ad adempiere. Perché si verifichi la mora è necessaria la costituzione in mora cioè l'atto con il quale il creditore richiede al debitore l'adempimento della prestazione. Quest'atto non è necessario e la mora si verifica automaticamente per il solo fatto del ritardo.

MUTUANTE

Banca o finanziaria che concede il mutuo.

MUTUATARIO

Una o più persone alle quali viene intestato il contratto di mutuo, le quali si impegnano a rimborsare il finanziamento.

MUTUO

E' il contratto con il quale la Banca (mutuante) consegna ad un soggetto (mutuatario) una determinata quantità di denaro e quest'ultimo si impegna a restituire altrettanto denaro più gli interessi pattuiti in un determinato periodo di tempo.

MUTUO IPOTECARIO

Particolare tipo di mutuo a media e lunga durata garantito da ipoteca su immobili.

MUTUO CHIROGRAFARIO

Particolare tipo di mutuo generalmente con durata massima di cinque anni in cui non è prevista garanzia ipotecaria, ma viene richiesta la garanzia personale del richiedente o di terzi. In genere viene utilizzato per finanziare interventi di manutenzione straordinaria in appartamenti o nelle parti comuni condominiali.

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