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La misura degli interessi è condizionata da un limite oggettivo
rappresentato dalla "usura", termine che designa in genere un prestito di
denaro ad alto interesse. Il Ministero del Tesoro rileva trimestralmente
il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo di commissioni di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e
tasse) degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari
finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa
natura. I tassi medi come sopra rilevati e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, aumentati della metà, costituiscono il livello massimo oltre il
quale si configura il reato di usura.
Se per ipotesi sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli
interessi sono dovuti solo nella misura legale.
La legge ed un po di storia?
L'art. 644 del codice penale definisce il reato di usura, punendo con
la reclusione chi, in sostanza, presta danaro o altre utilità
approfittando dello stato di bisogno del percepente, a tassi elevati. La
L. 7.3.96 n. 108 ha precisato che in ogni caso si intende usurario quel
tasso che supera una soglia che viene determinata trimestralmente dal
Governo per 8 tipi diversi di operazioni finanziarie, tra cui il mutuo
ipotecario per la casa. Se il tasso pattuito supera la soglia indicata
trimestralmente esso è definito "usurario" e la sanzione è la mancata
applicazione di alcun tasso, cioè a dire che non solo non è dovuto il
tasso usurario, ma nemmeno viene applicato alcun tasso sostitutivo
inferiore. Si è quindi verificato il fatto che molti mutui ipotecari
pattuiti a tasso fisso anni addietro si sono "ritrovati" ad essere
usurari. Per questi casi il D.L. 29.12.2000 ha definitivamente stabilito
che tutti i mutui ipotecari a tasso fisso precedenti alla L. 7.3.96 n.
108, se indicanti un tasso superiore, saranno automaticamente abbassati al
8% per i mutui inferiori a 150.000.000 delle vecchie lire per l'acquisto
di case economiche o civili, e al 9.96% per importi superiori o mutui
concessi ad imprese con decorrenza 1.1.01.