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L'Ipoteca è definita una garanzia reale, e attribuisce alla banca
(come ad ogni altro creditore che iscrivesse un'ipoteca su un bene del
proprio debitore) il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia
del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo di
vendita all'asta del bene oggetto dell'ipoteca. In sostanza, il debitore
che non riesce a restituire il mutuo, corre il rischio che la banca
provveda - con le garanzie di un vero e proprio processo - a mettere in
vendita il bene ipotecato per soddisfarsi del proprio credito residuo.
L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione in pubblici registri e si
estende sull'intero bene che ne è oggetto. Il bene rimane in godimento del
proprietario (lo può cioè liberamente usare). Se il debito manca o
finisce, anche l'ipoteca si estingue.
Gli istituti di credito richiedono che l'iscrizione ipotecaria preceda la
consegna della somma al finanziato: solitamente la somma, pur se
praticamente già erogata (e contestualmente costituita in deposito
cauzionale) viene resa disponibile solo dopo la regolare iscrizione
dell'ipoteca.
L'ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue "pertinenze"
(ad es.: un box).
Inoltre il
Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani)
prevede tra le altre misure, una più rapida cancellazione dell’ipoteca sulla casa - Sarà infatti più rapido cancellare l’ipoteca
su un mutuo immobiliare attraverso una procedura semplificata rispetto a quella in vigore prima di gennaio 2007.
Di fatto viene abolito l’obbligo di autentica notarile per la cancellazione dell’ipoteca.
L’istituto creditore (la banca che ha concesso il mutuo) è tenuto a comunicare entro 30 giorni, anche direttamente,
l’avvenuta estinzione del mutuo alla conservatoria che provvede d’ufficio alla immediata cancellazione dell’ipoteca senza
autentica notarile.