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E' possibile per legge restituire anticipatamente il finanziamento. Prima dell'entrata in vigore
del
Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani)
la banca solitamente stabiliva un compenso
(una penale in genere tra l'1% ed il 4%) che doveva essere corrisposto dal mutuatario in relazione al
capitale restituito anticipatamente, a compenso del suo mancato utile.
Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, lo stesso stabilisce la nullità di qualsiasi clausola che preveda
la commissione di anticipata estinzione, a condizione che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto
dal 2 febbraio 2007 in avanti;
Per mutui già in essere ovvero quelli stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge e cioè prima del 2 febbraio 2007.
I contratti relativi a tali mutui prevedono il pagamento di una penale a carico del mutuatario che voglia estinguere
il mutuo prima della scadenza. Per essi la clausola che prevede la penale resta valida.
Tuttavia, ciò che dovrà essere oggetto di rinegoziazione non è la clausola in sé, ma l'importo della penale.
L'art. 7 del decreto legge dispone che entro tre mesi dall'entrata in vigore del d.l., Abi e associazione dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello nazionale devono incontrarsi per trattare le regole di riconduzione ad equità dei
contratti di mutuo già esistenti, stabilendo l'importo massimo della penale dovuta.
Se tali parti non trovano un accordo, dovrà intervenire la Banca d'Italia la cui decisione sarà vincolante e sostituirà
le clausole contrattuali.
Quindi per i "vecchi" mutui si dovrà continuare a pagare la penale, anche se non superiore ad un certo massimo.