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D.P.R. 180/1950 modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005
Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180 (G.U. n. 099 del 29/04/1950) approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni. (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta
ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950)
Preambolo
Il presidente della repubblica visto l'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103;
Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6
febbraio 1946, n. 103;
Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 1/a
settembre 1947, n. 884;
Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 ottobre
1947, n. 1366;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493;
Visto l'art. 87 della costituzione;
Udito il parere del consiglio di stato;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, composto di 77 articoli e
firmato dal ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950
Testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Titolo I del sequestro, del pignoramento e della cessione degli
stipendi, salari e pensioni
Art.1 (Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi,
Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti).
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla
Legge 80/2005), gli stipendi, i salari, le paghe, le
mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i
sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i
comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per
i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende
private (aggiunta Legge Finanziaria 2005) corrispondono
ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona,
per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi
dipendenti.
Nel personale dipendente dallo stato si comprende anche il personale
dipendente dal segretariato generale della presidenza della repubblica e
dalle camere del parlamento.
Art. 2. (eccezioni alla insequestrabilità e
all'impignorabilità).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni,
le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di
quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese
indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei
seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per
causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per
debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il
debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per
tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico,
fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause
indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto
sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1,
non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di
ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di
vincoli per cessioni e delegazioni.
Art. 3. (esecuzioni di sequestri e pignoramenti
a carico Di dipendenti statali).
Per gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello stato anche ad
ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari
e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di
pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il ministero
del tesoro, ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato,
in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio.
Per il personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello
stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la direzione
generale delle ferrovie dello stato in persona del direttore generale.
Art. 4. (esecuzione di sequestri e pignoramenti
a carico Di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni).
Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati
nell'art. 1, diversi dalle amministrazioni dello stato, il sequestro ed il
pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono
presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono,
in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni,
delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di
quiescenza di eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali
assegni, in persona del legale rappresentante.
Art. 5. (facoltà e limiti di cessione di quote
di stipendio e salario).
Gli impiegati e salariati dipendenti dello stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da
estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al
quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e
per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti
commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle camere del parlamento si osservano le
norme speciali stabilite dalle camere stesse.
I pensionati pubblici e privati possono
contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al
quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per
periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le
indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai
singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di
previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia
corrisposti dall’Istituto Nazionale della previdenza sociale, gli assegni
vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del
rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di
decesso del mutuatario. Apportato dalla (Legge 80/2005)
Titolo II della cessione degli stipendi e dei
salari degli impiegati e salariati dello stato.
Art. 6. Requisiti necessari per l'esercizio
della facoltà di cessione).
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello
stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi
dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel
rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario
fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza.
I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni,
salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art. 7. (periodo minimo di servizio per
l'esercizio della facoltà di cessione).
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può
essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio
effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido al fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e
salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali
sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei
combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della
guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano
ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e
salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art. 8. (ufficiali e sottufficiali che sono
considerati impiegati militari).
Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
A) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie forze armate
e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed
inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di
servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento
economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il
periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro
assegno di riposo;
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle forze armate e dei corpi
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a
maresciallo ordinario o parificato.
Art. 9. (personali speciali che godono della
facoltà di cessione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale
dipendente dal segretariato generale della presidenza della repubblica, al
personale speciale del consiglio nazionale delle ricerche, al personale
dell'accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'istituto centrale di
statistica e degli archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali
che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello stato.
Art. 10. (personale dipendente da istituti di
istruzione Costituiti in enti autonomi).
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale
retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione
superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti
sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al
fondo per il credito ai dipendenti dello stato a norma dell'art. 17 e tali
enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art. 11. (regolazione della facoltà di cessione
Per il personale delle ferrovie dello stato).
Per il personale dipendente dalla amministrazione delle ferrovie dello
stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di
stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni
del presente titolo.
Art. 12. (del salario degli operai dello stato
ai fini della cessione).
Il salario degli operai dello stato è considerato, ai fini dell'art. 6,
fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative
o di effettiva prestazione di opera.
La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo stato è
ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al
tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle
giornate lavorative di un anno.
Art. 13. (personale assunto con contratto a tempo determinato).
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote
dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o
confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi
contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto
di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un
trattamento di quiescenza od altro equivalente.
La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal
momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in corso.
Art. 14. (trattamenti di quiescenza considerati ai fini della
facoltà di cessione).
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le
pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo stato
o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono, agli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni
e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'istituto
nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a
carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in
dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Art. 15. (istituti ammessi a concedere prestiti).
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello stato
ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di
stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza
costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni,
l'istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni
legalmente esercenti gli istituti e le società esercenti il credito,
escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le
casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art. 16. (fondo per il credito ai dipendenti dello stato e sue
funzioni).
È costituito presso il ministero del tesoro il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato amministrato, con gestione speciale,
dall'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.
L'ispettore generale preposto all'ispettorato ha la rappresentanza legale
del fondo.
Presso il detto ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di
perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali l'amministrazione del fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o
salario, agli impiegati e ai salariati dello stato ed ai personali di cui
agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i
limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al fondo.
Art. 17. (contributi a favore del fondo).
Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente,
agli impiegati civili e militari e ai salariati dello stato e ai personali
di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del fondo per
il credito ai dipendenti dello stato, un contributo di centesimi dieci per
ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo
del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
La restituzione avviene interessi.
Art. 18. (contributo dovuto per i segretari comunali a favore del
fondo).
Per i segretari comunali i contributi al fondo per il credito ai
dipendenti dello stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per
ogni cento lire dello stipendio lordo.
Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio
iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e
provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il
segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla
popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si
avvalga dell'opera del segretario di altro comune.
Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona
del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in
posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio
ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o
supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il
segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la
parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non
corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi
altro motivo.
Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute
negli ultimi due commi dell'articolo precedente.
Art. 19. (versamento dei contributi al fondo).
I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul
bilancio dello stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali
al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, all'inizio
dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo
globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.
La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi
effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della
spesa.
Per i salariati dello stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10,
eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a
semestri posticipati nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.
Art. 20. (riscossione dei contributi concernenti i segretari
comunali).
Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali
l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato emette,
entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno
solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso
esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro per
la riscossione presso la sezione di tesoreria provinciale.
Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con
l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne
l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono
essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere
versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della
notificazione dell'estratto del ruolo.
Art. 21. (dei contratti di prestito stipulati con istituti
autorizzati con garanzia del fondo).
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli
istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto,
tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le
modalità e nelle forme indicate dal regolamento, i contratti si
perfezionano col provvedimento dell'ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in
data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto
prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.
Art. 22. (comitato amministrativo e suoi compiti -
somministrazione dei prestiti diretti).
La concessione dei prestiti sul fondo per il credito ai dipendenti dello
stato è deliberata da un comitato amministrativo presieduto dal
sottosegretario di stato per il tesoro e costituito dal capo
dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, vice
presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per
ogni biennio, con decreto del ministro per il tesoro, e cioè:
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti
statali, da designarsi dalla presidenza del consiglio dei ministri sino a
quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente
riconosciute:
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione
dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti
statali;
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza,
rispettivamente, della direzione generale degli affari generali e
personale del ministero del tesoro, della ragioneria generale dello stato,
dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato e della
direzione generale della cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del
debito di cui al primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza
della cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del comitato.
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato designa,
per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non
inferiore al 9/a di gruppo a.
Spetta inoltre al comitato:
A) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello
stato di previsione della spesa del ministero del tesoro;
B) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio
finanziario;
C) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui
all'art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del
concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
D) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle
spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c
infruttifero di cui all'articolo 50;
E) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà
del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sentito l'ufficio
tecnico erariale;
F) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi
disponibili.
Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto del presidente.
Le deliberazioni del comitato, in materia di concessione di prestiti, sono
insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al
mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia
eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.
Art. 23. (casi di limitazione della durata dei prestiti).
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al
collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci
anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al
collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a
riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8 , i
prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.
Art. 24. (indicazioni di coloro che non possono contrarre
prestiti).
Non possono ottenere prestiti:
A) coloro che non comprovino, nei modi stabili dal regolamento, di avere
sana costituzione fisica;
B) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o
che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito
dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello
anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se
donne;
C) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
D) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo
motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni
speciali indicate nell'art. 8.
Art. 25. (casi di revocabilità della
concessione dei prestiti e della garanzia).
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del fondo per il credito ai dipendenti dello stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli
articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del
prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del
prestito diretto o della garanzia.
Art. 26. (interessi e inizio dell'ammortamento
dei prestiti).
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per
cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del comitato
amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del presidente della
repubblica, da emanare su proposta del ministro del tesoro e sentito il
consiglio dei ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto
della somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato;
agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo
giorno del terzo mese.
Art. 27. (ritenute per spese di amministrazione
e premio rischi).
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito,
si trattengono in anticipo a favore del fondo:
A) una somma calcolata in ragione di l.0,50 per cento per spese di
amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo
precedente, con decreto del presidente della repubblica;
B) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento
per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i
prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da
adottarsi con decreto del presidente della repubblica, nei modi e con le
forme di cui alla lettera a).
Art. 28. (modificazione dei prestiti alle
amministrazioni e suoi effetti).
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato dà
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle
quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di
quote di stipendio o salario, concessi dal fondo per il credito ai
dipendenti dello stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a
dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello
in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore
ceduto, ai sensi del codice civile.
Art. 29. (versamento delle quote trattenute per cessione).
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere
versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si
riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio
dello stato e cessionario sia il fondo per il credito ai dipendenti dello
stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio
finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del fondo delle
quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.
Art. 30. (ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari
comunali - azioni per mancato versamento).
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio
ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese
successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello
stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i
provvedimenti di cui gli articoli 242 e 243 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione l'ente cessionario
può esperire azioni tanto contro il comune, quanto contro il segretario
comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.
Art. 31. (procedimento coattivo a carico dei comuni per somme
dovute al fondo).
Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato nei termini di cui ai precedenti
articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine
dell'intendenza di finanza, deve ritenere l'ammontare sulla prima rata
bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile
per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata
degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione
all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al
fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme
necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale
al tasso ufficiale di sconto.
Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si
procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla
riscossione delle imposte dirette, per mezzo della intendenza di finanza.
Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.
Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure
l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da
vincoli e in misura sufficiente, l'intendenza di finanza dispone che sulle
somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale
dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
Art. 32. (rischi che assume il fondo con la garanzia - conseguenti
obblighi e diritti).
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il fondo per
il credito ai dipendenti dello stato assume i seguenti rischi:
A) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
B) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto
a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto
ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
C) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale
non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
Il fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo
mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per
la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero
riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal
cessionario.
Il fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di
lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse
al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del
contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il fondo ricupera le somme pagate per
conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la
facoltà di cui all'art. 45.
Art. 33. (limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal
fondo).
Gli obblighi della garanzie prestate dal fondo per il credito ai
dipendenti dello stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo
stesso.
Art. 34. (esclusione
di ogni garanzia diversa da quella del fondo). ABROGATO dalla Legge
Finanziaria n. 311/2005
Le cessioni di quote di stipendio o salario
contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che
quella del fondo per il credito ai dipendenti dello stato. Ogni diversa
garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei
rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei
rapporti delle stesse parti contraenti.
Art. 35. (riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione).
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione
non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella
misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il
quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi
interessi è ricuperata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato,
mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la
facoltà di cui all'art. 45.
Art. 36. (trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute
e non versate).
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per
qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza,
produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al
quale fu accordato il mutuo.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato non corrisponde
interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della
prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.
Il fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli
interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il
riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione
del fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da
quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere
dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Art. 37. (rivalsa da parte del fondo per errori od omissioni).
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato ha facoltà di rivalersi,
mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del
quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da
errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti
o nel corso dei relativi ammortamenti.
In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota
ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art. 38. (estinzione anticipata di cessione).
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione
stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una
cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla
mediante versamento dell'intero debito residuo.
In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario
non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel
tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto
allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Nello stesso caso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato è
tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma
della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata
in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il
versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del
mese in cui viene effettuato.
Art. 39. (rinnovo di cessione).
È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno
due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno
quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo
che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente
cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia
trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una
nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo
stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti
negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova
cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della
cessione in corso.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione
quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si
faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la
precedente cessione.
Art. 40. (effetti di una nuova cessione in rapporto alla
precedente).
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione
della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e
maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione,
nonostante qualunque patto in contrario.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato restituisce la quota del
premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo
mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono
subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione
della precedente cessione.
Art. 41. (obblighi degli istituti mutuanti verso il fondo)
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e,
in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della
garanzia devono versare al fondo per il credito ai dipendenti dello stato
le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi
concessi e garantiti dal fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della
garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le
quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.
Art. 42. (nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei
prestiti inefficacia di atti riguardanti quote cedute).
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni
aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde
all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendi o salario.
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi
forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione
dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo stato ed agli altri enti dai quali i
cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle
quote di stipendio o di salario cedute.
Art. 43. (estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui
trattamenti di quiescenza).
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione,
l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno
continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza
della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da
istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per
effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno
continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro
assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto,
a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico
dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione,
tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per
cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.
38.
Art. 44. (perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli
assegni di quiescenza).
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio,
oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia
diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto
dall'amministrazione dalla quale dipende, l'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato può stabilire che tale somma sia
ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Art. 45. (procedimenti coattivi - casi di eccezione).
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra
causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle
condizioni prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti dello stato
che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri
istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i
mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute
ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti
al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od
incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri
beni del debitore.
Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita
conferite dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria
ad impiegati e salariati dello stato.
Art. 46. (estinzione di obbligazione verso il fondo per decesso
del debitore).
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione
verso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 47. (agevolazioni fiscali).
I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote
di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono
esenti dalle tasse di bollo.
Le concessioni di mutui fatte dal fondo per il credito ai dipendenti dello
stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della
registrazione. I redditi del fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono
esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con
l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42, tabella allegato b), regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.
Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati
nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa
da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il
documento.
Art. 48. (patrimonio del fondo - rendiconto - controllo della
corte dei conti).
Il patrimonio del fondo per il credito ai dipendenti dello stato è
costituito:
A) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti
diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
B) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del fondo e da
quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
C) da titoli di stato o garantiti dallo stato;
D) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di
cui all'art. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito
rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del ministero del tesoro.
Il controllo della corte dei conti sui provvedimenti concernenti le
entrate in favore e i pagamenti a carico del fondo ha luogo in sede di
consuntivo.
Art. 49. (contributi e rimborsi dovuti dal fondo al tesoro).
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato versa al tesoro dello
stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente
con la legge di bilancio per:
A) stipendi al personale di ruolo;
B) spese di stampati e di cancelleria;
C) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista
d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del fondo.
Lo stesso fondo deve rimborsare integralmente al tesoro le somme erogate
per spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 22 e
di eventuali commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per
missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al
fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro
straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di
servizio a favore del personale, per retribuzione al personale avventizio
e per altre spese di amministrazione. Nel bilancio della spesa del
ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono
eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
Nel bilancio dell'entrata dello stato è iscritto uno speciale capitolo con
stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio
della spesa, al quale il fondo deve versare il complesso dei contributi e
rimborsi suddetti.
Art. 50. (conti correnti del fondo con il tesoro).
È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale,
intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale
affluiscono i versamenti dovuti al fondo per contributi, premi
compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi
altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme
occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti
garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.
È istituito presso il tesoro un conto corrente fruttifero intestato al
fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale sono versate le
somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta
interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro.
Titolo III della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti
dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e
dei dipendenti di soggetti privati (Rubrica così sostituita dalla Legge
Finanziaria del 2005 n. 311)
Art. 51. (facoltà dei non dipendenti dello stato di contrarre
prestiti).
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non
contemplati nel titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e
per la durata stabilite nell'art. 6.
Art. 52. (impiegati e salariati a tempo indeterminato o con
contratti collettivi di lavoro).
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge
sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di
lavoro, possono fare cessioni di quote di stipendio o di salario non
superiore al quinto
per il periodo di cinque o di dieci anni
per un periodo non superiore ai dieci anni (modifica
introdotta dalla L. 89/2005), quando siano addetti a servizi di carattere
permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.
ed abbiano compiuto, nel caso di cessione
quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno
dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.
(Soppresso dalla Legge 80/2005).
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a
tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario
non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione
de trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al
presente comma non si applica il limite del quinto..
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) del
codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui
all’art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore
ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al
netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e
continuativo. La cessione non può ecceder il periodo di tempo che, al
momento dell’operazione,deve ancora trascorrer per la scadenza del
contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice di
procedura civile.(Commi introdotti dalla L. 80/2005)
Art. 53. (istituti autorizzati a concedere prestiti).
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di
cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.
Art. 54. (garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma
DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005)
devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro
i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei
casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per
liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia
possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo
credito.
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante
cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo
non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei
cedenti, ad eccezione dell'istituto nazionale della assicurazioni e delle
società di assicurazione.
Art. 55. (applicabilità di disposizioni del titolo II - estensione
degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio -
eccezioni).
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o
salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente
disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le
norme contenute negli articoli 7,
13 (Soppresso dalla legge 80/2005), 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo
comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e
quarto, sostituendosi all'amministrazione dello stato quella alle cui
dipendenze l' impiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario
in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo
comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati
o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di
impiego privato o ai contratti di impiego di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti
alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del _fondo
per le indennità agli impiegati_ previsti dagli articoli 1 e seguenti di
detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli istituti
autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.
Non
(soppresso dalla L. 80/2005) Si possono
perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti
dall'istituto nazionale per l'assistenza dei
dipendenti degli enti locali Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica
(Sostituito dalla L. 80/2005). Lo
stesso divieto vale per Non si possono
perseguire (sostituito dalla L. 80/2005) i concorsi e sussidi per
assistenza sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di cui al
presente titolo.
Art. 56. (applicabilità di disposizioni a personali di istituti di
istruzione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli
istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti
non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale
al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 57. (disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai
dello stato non aventi assegni fissi e continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto
applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo stato ed agli operai dello
stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la
cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo
costituite nella rispettiva categoria.
Titolo IV della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le
pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le
quote per sottoscrizione a prestiti nazionali.
Art. 58. (facoltà e limiti delle deleghe).
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni
indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà
dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici
costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del
testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad
estinzione del debito.
La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e
degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per
il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo
destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.
Art. 59. (notificazione delle deleghe).
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e
salariati o pensionati delle amministrazioni dello stato anche ad
ordinamento autonomo sono notificate all'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo
dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate,
con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie
dello stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona
del direttore generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese
pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese
medesime.
Art. 60. (ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni -
notificazione ).
Il ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal
ministero stesso o dalla cessata unione edilizia nazionale nei paesi
colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le amministrazioni dello
stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri
dipendenti, l'amministrazione delle ferrovie dello stato e
l'amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro
proprietà, l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato
per la gestione propria e per quella del cessato istituto romano
cooperativo per le case degli impiegati dello stato in Roma, quando gli
alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad
impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le
pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o
pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.
L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni
d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli
stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il
pagamento di tali assegni statali e qualora si tratti di impiegati,
salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 61. (autorizzazione alla cassa depositi e prestiti a
promuovere, per morosità, ritenute d'ufficio).
Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di
case popolari od economiche finanziate dalla cassa depositi e prestiti si
rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui,
delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese
generali, la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle
singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari,
pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità
straordinarie di qualunque specie.
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la
metà degli emolumenti suindicati.
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel
pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può
essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa
depositi e prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta
alle singole amministrazioni.
Art. 62. (facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a
promuovere ritenute per morosità).
Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei
debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia
possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in
tutti i casi di morosità.
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie
dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e alle cooperative di
ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in
aggiunta altri mutui dall'amministrazione delle ferrovie dello stato.
Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata
ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle
somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 63. (effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute
per delega).
La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo
di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura
stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa
non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà
dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni
azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote
non percette.
Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad
essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito
l'emolumento.
Art. 64. (inefficacia di atti su quote delegate o soggette a
ritenute).
Sono inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli
stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le
alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta
per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al
presente titolo.
Art. 65. (deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti
nazionali).
Gli impiegati civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di
rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle
banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in
dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli
enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione,
entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un
periodo non eccedente un anno.
Art. 66. (agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al
precedente articolo).
La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da
tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice
esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio
o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a
favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non
eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o
della pensione.
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio
ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato,
e altro esemplare all'amministrazione centrale competente per la emissione
del prescritto ruolo di variazione.
Titolo V del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni
Art. 67. (singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo
istituto).
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di
stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un
solo istituto cessionario.
Art. 68. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e
cessioni).
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando
il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non
limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario
valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o
pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione
perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare
se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al
netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui
all'art. 2.
Art. 69. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e
delegazioni).
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo
stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma
dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme
precedentemente vincolate.
La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute
disposte a norma degli articoli 61 e 62.
Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non
possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio,
salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della
delegazione o ritenuta.
Art. 70. (limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione.)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o salario se non quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne
riconosca la necessità e dia il suo assenso.
Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa
carico la pensione.
Disposizioni generali e transitorie
Art. 71. (crediti dello stato per responsabilità amministrative e
contabili).
Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei
crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili
dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai
dipendenti stessi.
Art. 72. (personale daziario di cessate gestioni statali).
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario
passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia
ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze
degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.
Art. 73. (personale dell'amministrazione dell'ex casa reale).
Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico
si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal segretariato
generale della presidenza della repubblica.
Art. 74. (rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del
fondo).
Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio
decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni
di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto
di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza
interessi dei contributi rilasciati a favore del fondo per il credito ai
dipendenti dello stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano
contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.
Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte
il diritto al rimborso spetta agli eredi.
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione
dal servizio.
Art. 75. (debito del fondo verso la cassa depositi e prestiti).
Per la graduale estinzione del residuo debito del fondo per il credito ai
dipendenti dello stato verso la cassa depositi e prestiti, ai sensi
dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920,
n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924,
n. 2133, è aperto presso la cassa medesima un conto corrente fruttifero al
saggio del tre per cento, al quale il fondo versa, entro il primo semestre
di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad
estinzione del debito.
Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del
debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
Art. 76. (anticipazioni del tesoro a favore del fondo).
Il tesoro dello stato è autorizzato a fare anticipazioni al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato per la concessione di prestiti
quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo ii del presente testo
unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare
all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del tesoro ad
anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del
saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.
La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.
Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo
comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal
fondo per il credito ai dipendenti dello stato con le proprie
disponibilità.
Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per
le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque
annualità costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a
due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la
quota capitale e per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal
1/a gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà
essere eseguito entro il mese di gennaio.
Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo
della categoria _movimento di capitali_ dello stato di previsione della
spesa del ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta
dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, al
conto corrente fruttifero che il fondo per il credito ai dipendenti dello
stato tiene con il tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente
testo unico.
Art. 77. (anticipazioni dell'e.n.p.a.s. A favore del fondo).
L'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è
autorizzato, à termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n.
22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6
febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad
esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità ed in genere,
ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato.
Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante
la quale il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assicurerà
all'ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di
credito ai dipendenti dello stato.
Visto, il ministro per il tesoro
Richiedi un preventivo on line, ti sarà fornita la soluzione più conveniente e che
meglio si adatta alle tue esigenze.

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