LEGGE 180/50 - SULLA CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO
TITOLO I - DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni
stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le
mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i
sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i
comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per
i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro
impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per
effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi
dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche- il personale
dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e
dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni,
le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di
quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese
indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei
seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per
causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per
debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il
debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per
tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico,
fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause
indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto
sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non
possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di
ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di
vincoli per cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre prestiti da
estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al
quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e
per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti
commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le
norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
TITOLO II - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E
DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi
dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel
rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario
fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi
di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può
essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio
effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e
salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali
sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei
combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della
guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano
ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e
salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate
e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono
parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali
invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i
quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente
effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico
ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di
durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di
riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a
maresciallo ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale
dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al
personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale
dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di
statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali
che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti
autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale
retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione
superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti
sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali
enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie
dello Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello
Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di
stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni
del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato
ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di
stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza
costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni,
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione
legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito
escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le
casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale,
dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale
del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di
perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o
salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui
agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i
limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia
del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli
istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto,
tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le
modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si
perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in
data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto
prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al
collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci
anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al
collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a
riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i
prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere
sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno di età o che
lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe
concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto
termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo
motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni
indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli
articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del
prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del
prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per
cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato
amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il
Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo allo
atto della somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato;
agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo
giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito,
si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di
amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo
precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento
per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i
prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da
adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le
forme di cui alla lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle
quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di
quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a
dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello
in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore
ceduto, ai sensi del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere
versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello in cui
si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio
dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio
finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle
quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali - Azioni
per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio
ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese
successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento non
sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente
cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di
cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il
versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti
necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire
azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il
sindaco, responsabili in proprio e solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e
diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16 il Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto
a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad
assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale
non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha
facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente
la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia
venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la
cessione con l'abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario.
Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di
lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse
al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del
contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui
alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente,
con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta
mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione
non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella
misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta
non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso
la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento
della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per
qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza,
produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al
quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che,
per effetto della prestata garanzia, debba versare allo istituto
cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al
cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere
dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha
determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire
all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro
novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono
corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi,
mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del
quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da
errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti
o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al
precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà
dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione
stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una
cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla
mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo
di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il
cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato
il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale
fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di
garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione
all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione
della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di
garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto
alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi
almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o
almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio,
salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente
cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia
trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente
cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza
dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro
istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e
23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato,
sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione
quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si
faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la
precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione
della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e
maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione,
nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma
del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario
il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del
ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del
Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento
del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto mutuante
adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di
quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione,
l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno
continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza
della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da
istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per
effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La
quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno
continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione
o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una
volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico
dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione,
tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per
cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio,
oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia
diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto
dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia
ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
TITOLO III - DELLA CESSIONE
DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO
STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. i e non
contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e
per la durata stabilite nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di
lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge
sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di
lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non
superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano
addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o
salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione
quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno
dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di
cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del
presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e
contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il
ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o
salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente,
non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei
residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente
mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli
istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non
possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad
eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di
assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non
aventi assegni fissi e continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto
applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello
Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la
cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo
costituite nella rispettiva categoria.
TITOLO IV - DELLA DELEGA A PAGARE,
SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI
ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE’ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A
PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni
indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà
dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici
costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del
testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica
approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo
stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del
debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti
finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di
assicurazione per il pagamento del prezzo dell'alloggio.
TITOLO V - DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di
stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un
solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando
il limite di cui al primo comma dell'art.5, non può essere fatta se non
limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario
valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o
pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una
cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o
pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario
valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti
di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo
stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la ritenuta a norma
dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme
precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non
si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando
preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono
colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario
o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o
ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o salario se non quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne
riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è
dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione può
essere fatta entro il limite della differenza tra i due quinti dello
stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita
da sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite previsto dall'art.5
del medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente
notificata, il sequestro o pignoramento può essere ordinato entro il
limite della differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al
netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti previsti
dall'art.2 del medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di
cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60 del medesimo Decreto 180/50
(fino alla metà dello stipendio, salario o pensione per il pagamento delle
quote del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi popolari od
economici specificati negli stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto
entro la differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione,
valutati al netto di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale
limitazione non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61 e
62 del Decreto medesimo (casi di morosità di soci di cooperative edilizie
verso la Cassa DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre
Amministrazioni dello Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al
paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non possono colpire se
non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o
pensione, valutati al netto di ritenute, e l'importo della delegazione o
ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o salario se non con l'assenso
dell'Amministrazione dalla quale si dipende che ne deve riconoscere la
necessità. Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione alla
quale fa carico la pensione.
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