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La particolare struttura di questo tipo di finanziamento non prevede da
parte del richiedente la fornitura di garanzie reali; tuttavia
l’operazione trova una qualche forma di garanzia nel TFR (trattamento di
fine rapporto) maturato dal lavoratore dipendente.
Il TFR svolge quindi una forma di tutela per il finanziatore di fronte al
rischio che il dipendente affidato perda il lavoro o subisca un
infortunio.
Questa forma di contratto prevede inoltre la sottoscrizione obbligatoria
di un’assicurazione rischio vita e rischio impiego che garantisca, in caso
di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto
eventualmente eccedente il TFR cumulato. In caso di insolvenza, infatti,
l’ente finanziatore avrà il diritto a trattenere il TFR cumulato e, se
questo non risulta sufficiente a ripagare il debito, potrà rivalersi
sull’assicurazione.
Per i dipendenti pubblici o statali ed i pensionati l’ente finanziatore trattiene dal
finanziamento erogato una somma che verrà versata all’INPDAP o ad altra
compagnia assicurativa privata (novità introdotta con la finanziaria 2005
) a titolo di
copertura assicurativa (sia vita che impiego).
La compagnia assicurativa assume il ruolo di fideiussore, garantendo la copertura di
eventuali insolvenze (dovute a infortunio, decesso o cessazione del
rapporto lavorativo), per la parte eccedente il TFR cumulato (caso
dipendenti).
Anche nel caso di dipendenti e pensionati privati viene sottoscritta una copertura
assicurativa (sia vita che impiego), che coprirà sempre per la parte
eccedente il TFR cumulato (per i dipendenti).
Per calcolare a quanto ammonta l’assicurazione l’ente finanziatore distingue tra:
- assicurazione rischio vita: il costo, espresso in percentuale del
finanziamento, dipende dalla durata del finanziamento e dall’età del
cliente, nonché dalla tipologia di assicuratore e polizza (società
assicurativa e eventi coperti);
- assicurazione rischio impiego: dipende dalla durata del finanziamento,
dall’anzianità lavorativa del cliente, nonché dalla tipologia di
lavoratore dipendente (pubblico, privato).
Se per qualche motivo dovesse interrompersi il rapporto di lavoro durante
il periodo di rimborso del prestito (incluso il licenziamento spontaneo),
o nell’eventualità di decesso o infortunio del cliente, il finanziatore
può rivalersi sul trattamento di fine rapporto maturato.
La normativa di riferimento, al fine di salvaguardare le garanzie date
all’istituto finanziatore, prevede che il creditore, durante la durata del
finanziamento, non possa chiedere anticipi sul trattamento di fine
rapporto (TFR).
NOTA: naturalmente quando si parla di TFR il discorso è valido solo nel
caso di dipendenti e non dei pensionati che ovviamente non accumulano
alcun TFR.
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