|
INSOLVENZA
Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più rate da
parte del debitore.
INTERESSE
Differenza tra la somma ricevuta dal debitore e quella totale da restituire.
INTERESSI DI MORA
Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale,
corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato
pagamento di una o più rate di rimborso.
INTERESSI USURARI
Tasso di interesse considerato sproporzionato rispetto alla prestazione
(di denaro o di altra utilità) fornita. L’applicazione di un tasso usuraio
può comportare la reclusione da uno a sei anni ed una multa da 6 a 30
milioni di lire.
ISTRUTTORIA
Fase nella quale si ricevono tutti i documenti e si compiono gli atti per
portare a termine una pratica.
Torna all'indice
alfabetico
|